Musi Felici

Centro Studi Zooantropologia Applicata

  • SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE
  • ART. 1) E' costituita l'Associazione Culturale denominata “Centro Studi Zooantropologia Applicata ‘Musi Felici’ “.
  • ART 2) L'Associazione ha sede legale in Verona ed ha durata a tempo indeterminato.
  • ART 3) L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
  • ART 4) L'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale:
  • lo studio, la promozione e la diffusione della cultura cinofila in tutte le forme atte a garantire la salute e il benessere del cane, la correttezza dal punto di vista etologico del rapporto uomo-animale e la prevenzione di problematiche derivanti da un’impostazione scorretta del suddetto rapporto uomo-animale. Viene dato particolare rilievo allo studio e all’approfondimento di argomenti di Zooantropologia, Zooantropologia Applicata, Psicologia Canina, Etologia, Etologia Applicata e di tutti i successivi aggiornamenti delle conoscenze cinofile supportate dal punto di vista scientifico.
  • Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di organizzazione, gestione, conduzione di attività illustrative e dimostrative delle metodologie educative più aggiornate dal punto di vista scientifico, etologico, zooantropologico e di psicologia canina mediante convegni, seminari, lezioni, dimostrazioni e progetti finalizzati al raggiungimento di supporto e assistenza a strutture di rifugio per cani abbandonati nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento di una corretta relazione uomo-cane munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto sociale.L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio.
  • SOCI
  • ART 5) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.
  • ART 6) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
  • - indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
  • - dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
  • E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
  • ART 7) I soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.
  • ART. 8) I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
  • ART. 9) I soci vengono esclusi per i seguenti motivi:
  • a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  • b) quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
  • c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
  • Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo.
  • I soci esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.
  • I soci esclusi potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Statuto.
  • ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
  • ART. 10) Gli organi dell'Associazione sono:
  • a) L'Assemblea dei Soci;
  • b) Il Consiglio Direttivo;
  • c) Il Presidente;
  • d) Il Segretario;
  • ART. 11) L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso almeno dieci giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.
  • ART. 12) L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno. Essa, presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante:
  • - approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
  • - approva il rendiconto economico finanziario annuale;
  • - elegge i membri del Consiglio Direttivo;
  • - delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale. Le delibere assembleari vengono debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci e sono, a richiesta, disponibili alla consultazione da parte dei soci.
  • ART 13) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.
  • In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.
  • ART. 14) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo comma, del codice civile.
  • ART. 15) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di sette, eletti dall'Assemblea Ordinaria fra i soci; resta in carica per cinque anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente ed il Segretario.
  • ART 16) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo :
  • - redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
  • - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  • - redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  • - stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
  • - delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
  • - determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
  • - svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
  • ART. 17) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
  • ART.18) Il segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri e resta in carica 5 anni ed è rieleggibile. Il segretario svolge le seguenti funzioni: tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.
  • PROVENTI E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
  • ART. 19) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito :
  • a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
  • b) da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti;
  • L'associazione trarrà le proprie risorse finanziarie:
  • A) dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
  • B) da convenzioni con enti pubblici e/o privati;
  • C) da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione
  • D) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.
  • Art. 20) Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso, e non sono trasmissibili.
  • RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO
  • ART. 21) Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico-finanaziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali e/o produttive marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione.
  • ART. 22) Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria viene debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei soci ed è, a richiesta, disponibile alla consultazione da parte dei soci.
  • SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
  • ART. 23) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.
  • ART. 24) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzioni dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
  • DISPOSIZIONI FINALI
  • ART. 25) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.