ART. 1) E' costituita l'Associazione Culturale denominata “Centro Studi Zooantropologia Applicata ‘Musi Felici’ “.
ART 2) L'Associazione ha sede legale in Verona ed ha durata a tempo indeterminato.
ART 3) L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
ART 4) L'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale:
lo studio, la promozione e la diffusione della cultura cinofila in tutte le forme atte a garantire la salute e il benessere del cane, la correttezza dal punto di vista etologico del rapporto uomo-animale e la prevenzione di problematiche derivanti da un’impostazione scorretta del suddetto rapporto uomo-animale. Viene dato particolare rilievo allo studio e all’approfondimento di argomenti di Zooantropologia, Zooantropologia Applicata, Psicologia Canina, Etologia, Etologia Applicata e di tutti i successivi aggiornamenti delle conoscenze cinofile supportate dal punto di vista scientifico.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di organizzazione, gestione, conduzione di attività illustrative e dimostrative delle metodologie educative più aggiornate dal punto di vista scientifico, etologico, zooantropologico e di psicologia canina mediante convegni, seminari, lezioni, dimostrazioni e progetti finalizzati al raggiungimento di supporto e assistenza a strutture di rifugio per cani abbandonati nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento di una corretta relazione uomo-cane munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto sociale.L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio.
SOCI
ART 5) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.
ART 6) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
ART 7) I soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.
ART. 8) I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
ART. 9) I soci vengono esclusi per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b) quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo.
I soci esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.
I soci esclusi potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Statuto.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 10) Gli organi dell'Associazione sono:
a) L'Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Segretario;
ART. 11) L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso almeno dieci giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.
ART. 12) L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno. Essa, presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante:
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il rendiconto economico finanziario annuale;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale. Le delibere assembleari vengono debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci e sono, a richiesta, disponibili alla consultazione da parte dei soci.
ART 13) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.
ART. 14) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo comma, del codice civile.
ART. 15) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di sette, eletti dall'Assemblea Ordinaria fra i soci; resta in carica per cinque anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente ed il Segretario.
ART 16) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo :
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
ART. 17) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
ART.18) Il segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri e resta in carica 5 anni ed è rieleggibile. Il segretario svolge le seguenti funzioni: tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.
PROVENTI E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 19) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito :
a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
b) da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti;
L'associazione trarrà le proprie risorse finanziarie:
A) dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
B) da convenzioni con enti pubblici e/o privati;
C) da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione
D) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.
Art. 20) Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso, e non sono trasmissibili.
RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO
ART. 21) Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico-finanaziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali e/o produttive marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione.
ART. 22) Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria viene debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei soci ed è, a richiesta, disponibile alla consultazione da parte dei soci.
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 23) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.
ART. 24) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzioni dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 25) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.